Verificazione periodica

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Verificazione periodica su strumenti di pesatura

In qualità di Organismo di Ispezione per verificazione periodica su strumenti a funzionamento non automatico siamo:

Obblighi del titolare dello strumento Riferimento Art. 8 del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n° 93

  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
  2. Comunicano entro 30 giorni alla camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo
  3. Mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  4. Curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  5. Conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  6. Curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

 

  1. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza
  • Richiedere una nuova verificazione periodica entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza precedente
    Richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni lavorativi a seguito di riparazione dove siano rimossi i sigilli metrologici

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